Dal 1° gennaio cambia il sistema di finanziamento dei controlli ufficiali alimenti
A partire dal 1° Gennaio 2022 sarà in vigore la nuova normativa inerente le modalità di rifinanziamento dei controlli ufficiali sanitari eseguiti dalle Autorità Competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
Dal 1 Gennaio 2022 è abrogato il D.Lgs. 194 del 19 novembre 2008, pertanto non dovranno essere più essere versati gli importi previsti.
Il nuovo D.Lgs. 2 Febbraio 2021 n. 32 (pubblicato in G.U. n. 62 del 13/03/2021) vuole completare il processo di adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2017/625 (come disposto dall'art. 12, comma 3, lettera g della L. n. 117/2019).
Dal 1 Gennaio 2022 i controlli ufficiali oggetto del summenzionato decreto sono ricondotti a:
- controlli a tariffa obbligatoria;
- controlli non programmati;
- controlli su richiesta, compresi quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o documenti in formato elettronico.
Tali controlli riguardano gli alimenti e la sicurezza alimentare, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), i mangimi, la salute e il benessere degli animali, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari.
Per quanto riguarda gli stabilimenti di cui alla tabella di seguito allegata (Allegato 2, Sezione 6, Tabella A del D. Lgs. 32/2021), sono onerati del pagamento della tariffa per il rifinanziamento dei controlli ufficiali – a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale – gli Operatori del Settore Alimentare che commercializzano all’ingrosso una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui alla suddetta tabella (cfr. art. 6 co. 6 D. Lgs. n. 32/2021).
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale tariffa:
a) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (cfr. art. 1 co. 6 D. Lgs. n. 32/21);
b) le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (art. 1 co. 6 D. Lgs. n. 32/21);
c) gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), i quali, invece, sono soggetti esclusivamente alle tariffe per: a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13; b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13; c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9; d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste (art. 1 co. 7 D. Lgs. n. 32/21);
d) i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico (art. 6 co. 10 D. Lgs. n. 32/21).
Viceversa, sono sempre assoggettati alle tariffe di cui all’Allegato 2, Sezione 6, Tabella A D. Lgs. n. 32/21:
- le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
- i depositi conto terzi di alimenti;
- i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
- i cash and carry.
Il primo adempimento richiesto agli O.S.A. sopra individuati è di inviare entro il 31 Gennaio 2022 la dichiarazione sostitutiva allegata alla presente, con la quale attestare l’appartenenza alle categorie di cui sopra.
Non sono assoggettati dall’obbligo di invio del modulo qui allegato:
- gli impianti delle Sezioni da 1 a 5 dell’Allegato 2 quali Macelli, Laboratori di sezionamento, Impianti dei prodotti della pesca freschi (FFPP), Impianti collettivi per le aste (AH);
- le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata;
- i depositi conto terzi di alimenti;
- i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande;
- i cash and carry (cfr. art. 13 co. 3 D. Lgs. 32/2021).
La suddetta autodichiarazione dovrà essere inoltrata, successivamente, ogniqualvolta intervenga una variazione delle informazioni richieste in essa.
Il modulo compilato, corredato dal documento di identità del dichiarante, va inviato al Dipartimento di Sanità Pubblica tramite Posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
areaveterinaria@pec.ausl.fe.it per gli O.S.A. riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004 e per i registrati ai sensi del Reg. 852/2004 che producono/commercializzano alimenti di Origine Animale
dirdsp@pec.ausl.fe.it per gli O.S.A. riconosciuti ai sensi dei Reg. 852/2004 e per i registrati ai sensi del Reg. 852/2004 che producono/commercializzano alimenti NON di Origine Animale.
L’autodichiarazione va inviata dall’O.S.A. anche nel caso in cui ritenga di NON essere soggetto al pagamento della tariffa, dichiarando sul modulo il motivo di esclusione.
Si ricorda, inoltre, che sono assoggettati alla tariffa gli O.S.A. che hanno iniziato l’attività prima del 1 luglio dell’anno precedente a quello in cui è stata trasmessa tale autocertificazione (cfr. art. 6 co. 11 D. Lgs. n. 32/21).
Sulla base delle informazioni fornite dall’O.S.A., l’Azienda USL di Ferrara applicherà la tariffa annuale corrispondente alla fascia di appartenenza e ne invierà formale richiesta entro il successivo 31 marzo, dando 60 giorni di tempo per il pagamento (cfr. art. 13 co. 3 D. Lgs. n. 32/21).
In caso di omessa trasmissione della autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’Azienda sanitaria locale applica comunque la tariffa prevista.
Nel caso in cui l’operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, non adempia, l’Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all’importo, oltre agli interessi legali, ed emette nuova richiesta di pagamento. In caso di ulteriore inadempienza, l’Azienda USL applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, fino alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.
Per qualsiasi informazione o chiarimento scrivere all’indirizzo tariffe.dlgs32@ausl.fe.it.