Tu sei qui: Home / L'Azienda / Organizzazione / amministrazione trasparente / altri contenuti / Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori

Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori

pubblicato il 21/12/2016 14:10, ultima modifica 28/02/2018 08:20

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 introduce alcune novità al decreto legislativo 33/2013: favorisce la libertà di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico generalizzato è il diritto di “chiunque” di accedere a dati e documenti detenuti dall’Azienda Usl di Ferrara ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso decreto 33/2013 e s.m.i. per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti. I limiti all’accesso civico generalizzato sono rinvenibili all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i..

L’esercizio del diritto di accesso è gratuito.

L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata, utilizzando apposito modulo, alternativamente:

- all’Ufficio che detiene i dati e/o i documenti;

- al Protocollo Generale dell’Azienda Usl di Ferrara, Via Cassoli n. 30 Ferrara afferente al M.O. Affari Istituzionali e di Segreteria.

L’istanza, se non firmata digitalmente, deve essere inoltre corredata di una fotocopia di documento di identità dell’interessato in corso di validità.

Richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta.

Ricorso al Tribunale amministrativo regionale

Avverso la decisione dell’Amministrazione regionale o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Regolamento aziendale in materia

L’istituto dell’accesso civico è disciplinato dall’apposito Regolamento adottato da questa Azienda con delibera del Direttore generale n. 230 del 27/12/2017

 

 

 

Azioni sul documento

       

Seguici sui social

direttori

 
Strumenti personali