Stranieri non iscrivibile al S.S.N
Non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria nè all’iscrizione volontaria al SSR coloro che:
• sono entrati in territorio italiano con visto per turismo o affari;
• sono provenienti da un paese esente da visto per turismo
• sono titolari di un permesso di soggiorno per cure
Gli stranieri entrati in Italia per turismo o affari devono assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante una polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale; nelle strutture sanitarie sono loro assicurate tutte le prestazioni urgenti e di elezioni su pagamento delle relative tariffe determinate dalla Regione.
Titolari di permesso per cure . Sono previste tre distinte tipologie:
1) straniero che chiede il visto d’ingresso per cure mediche
2) straniero che viene trasferito in Italia nell’ambito di interventi umanitari
3) straniero che viene trasferito in Italia nell’ambito di programmi di intervento delle regioni
In tutti i casi il permesso è rilasciato dietro esatta individuazione e garanzia del soggetto o istituzione pubblica cui compete l’onere di sostenere le spese sanitarie. In particolare nel primo caso un garante è tenuto al versamento di un deposito del 30% del ricovero, nel secondo e terzo il finanziamento è a carico del Ministero della salute e della Regione.