Stranieri non iscrivibile al S.S.N

pubblicato il 16/12/2014 11:51, ultima modifica 16/12/2014 11:51

Non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria nè all’iscrizione volontaria al SSR  coloro che:
• sono entrati in territorio italiano con visto per turismo o affari;
• sono provenienti da un paese esente da visto per turismo
• sono titolari di un permesso di soggiorno per cure

Gli stranieri entrati in Italia per turismo o affari  devono  assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante una polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale; nelle strutture sanitarie sono loro assicurate tutte le prestazioni urgenti e di elezioni su pagamento delle relative tariffe determinate dalla Regione.

Titolari di permesso per cure . Sono previste tre distinte  tipologie:
1) straniero che chiede il visto d’ingresso per cure mediche
2) straniero che viene  trasferito in Italia nell’ambito di interventi umanitari
3) straniero che viene trasferito in Italia nell’ambito di programmi di intervento delle regioni

In tutti  i casi il permesso è rilasciato dietro esatta individuazione e garanzia  del soggetto o istituzione pubblica cui compete l’onere di sostenere le spese sanitarie. In particolare nel primo caso  un garante è tenuto al versamento di un deposito del 30% del ricovero, nel secondo e terzo il finanziamento è a carico del Ministero della salute e della Regione.

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