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Accertamenti sulle autocertificazioni ticket e recupero crediti prestazioni di specialistica ambulatoriale

pubblicato il 13/01/2015 17:00, ultima modifica 11/04/2019 15:37

L'U.O. Servizi Amministrativi Distrettuali si occupa anche degli accertamemti sulle autocertificazioni relative alla compartecipazione alla spesa sanitaria e del recupero dei ticket di prestazioni di specialistica ambulatoriale non corriposti dagli utenti.

Accertamenti sulle auocertificazioni

L'Azienda USL di Ferrara effettua periodicamente dei controlli sulle autocertificazioni relative alla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket).

Le persone oggetto di accertamento sono gli assistiti (residenti o domiciliati nel territorio dell'Azienda USL) titolari delle seguenti autocertificazioni:

  • per l’esenzione da reddito (E01-E02-E03-E04)
  • di fascia reddituale (RE1-RE2-RE3 fino al 31/12/2019 e QB-QM dal 1/1/2019)

Se l’autocertificazione non è conforme ai redditi rilevati nella banca dati SOGEI (Agenzia delle Entrate), che vengono annualmente trasmessi alle Aziende USL della Regione Emilia Romagna, l'Azienda USL invia all’interessato una lettera nella quale viene contestata la dichiarazione resa e viene richiesta il pagamento del ticket secondo la fascia di reddito corretta.
Se l'assistito non considera corretto il calcolo o ritiene di non dover pagare il ticket, puotrà trasmettere il modello allegato alla comunicazione via e-mail all'indirizzo controlliautocertificazioni@ausl.fe.it .

 

 

Recupero ticket prestazioni specialistiche

Una procedura informatizzata consente alla U.O. di individuare le prestazioni sanitarie erogate e non pagate dagli utenti; agli utenti insolventi, in accordo con quanto previsto dal Regolamento Aziendale in materia, viene inviato un primo sollecito informale a cui segue, qualora non venga dato alcun riscontro al primo sellecito, la diffida con invio di raccomandata. Solo dopo queste richieste si dà luogo all’iscrizione a ruolo.

SUSSISTENZA DELL'ESENZIONE DAL TICKET

Il Decreto 18 maggio 2004 (modificato con il Decreto 17.3.2008) approva la ricetta medica a lettura ottica, entrato in vigore nella Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 1° Aprile 2005. La circolare regionale n. 23 del 24.12.2004 ha fornito indicazioni in merito ai requisiti ed alle modalità di compilazione della nuova ricetta.
Nell’area relativa alle esenzioni quando l'assistito ha diritto all'esenzione dal ticket per motivi sanitari (invalidità, patologia cronica, malattia rara, gravidanza, diagnosi precoce, infortunio sul lavoro, ecc.) spetta esclusivamente al medico prescrittore indicare, il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta.
Alla luce dell’introduzione della ricetta dematerializzata (D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012) che, una volta emessa, non consente alcuna modifica ai dati in essa contenuti, occorre uniformare i criteri di validità e sussistenza dell’esenzione.
Per il riconoscimento dell’esenzione all’atto della prenotazione/erogazione è necessario che questa sia riportata sulla prescrizione del medico. Nei casi in cui il Medico non abbia indicato l’esenzione sull’impegnativa1 e l’assistito ne richieda comunque il riconoscimento, non è sufficiente l’esibizione del tesserino di esenzione all’atto dell’accettazione/prenotazione.

Ne deriva che qualora il codice di esenzione non sia stato apposto il pagamento è dovuto in quanto non è possibile modificare a posteriori l’impegnativa.

Per informazione su questa materia è possibile inviare una e-mail all'indirizzo sportellounico@ausl.fe.it

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