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Cure sanitarie di alta specializzazione all'estero

pubblicato il 19/08/2013 15:30, ultima modifica 13/02/2018 15:15
È possibile usufruire dell'assistenza ospedaliera in Centri di altissima specializzazione all’estero, con oneri a carico del Servizio sanitario, per prestazioni che richiedano professionalità, procedure o attrezzature non ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi o i servizi italiani, o la cui erogazione presso le strutture italiane richieda un periodo di attesa incompatibile con l’evoluzione della patologia.

Il ricovero ospedaliero all’estero in Centri di altissima specializzazione è autorizzato in via preventiva, cioè prima di partire, sia che avvenga in strutture di Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, sia di Paesi con accordi bilaterali e convenzioni con l’Italia, sia di Paesi non convenzionati.
L’autorizzazione viene rilasciata dopo una valutazione tecnica, caso per caso, da parte del Centro di riferimento regionale dell'Emilia-Romagna competente per la specifica patologia.

 

Aventi diritto

- Cittadini italiani e familiari a carico (indipendentemente dalla cittadinanza)
- Cittadini dei paesi dell’Unione Europea residenti in Italia e familiari a carico (indipendentemente dalla cittadinanza)
- Cittadini di paesi terzi e familiari a carico regolarmente soggiornanti

Per formulare domanda è necessario compilare lo specifico modulo in ogni sua parte (scarica il modulo)

 

Tiplogie di assistenza:

Cure sanitarie che si possono godere in forma diretta;
Cure sanitarie che si possono godere in forma indiretta

 

L’assistenza in forma diretta

Presso Strutture Pubbliche o Private Convenzionate in Paesi UE/Spazio Economico Europeo, Svizzera o con i quali l’Italia ha stipulato accordi per la sicurezza sociale

A chi rivolgersi

Al cittadino viene rilasciato, dall'ufficio Estero del Distretto di residenza, il modello S2 (ex E112) o modello similare che copre le spese di carattere strettamente sanitario, da presentare alla struttura sanitaria all'estero.

Rimborsi relativi a spese sostenute all'estero in forma diretta

Nel caso di spese sanitarie non coperte dal mod. S2, e quindi a carico del cittadino che risultano particolarmente elevate in relazione al reddito complessivo del proprio nucleo familiare, il cittadino può presentare allo Sportello UNICO DI RESIDENZA domanda di integrazione entro 3 mesi dall’effettuazione della relativa spesa.

A tale domanda deve essere allegata:
• Documentazione sanitaria (copia della cartella clinica, referti, etc.)
• Fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale, rilasciate dal centro estero vistate dalle locali rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
• Dichiarazione dei redditi o autocertificazione relativa alla situazione economica del proprio nucleo familiare

L’Azienda USL valuta la domanda e propone il rimborso, all’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna in base alle percentuali previste dall'art. 6 D.M. 3.11.89.
L’Assessorato alla Sanità esamina la proposta dell’Azienda USL e rilascia il proprio nulla osta al rimborso

L’assistenza in forma indiretta

 

Presso le strutture private non convenzionate dei Paesi UE e le strutture pubbliche o private dei Paesi extra UE.
In questo caso il cittadino deve anticipare le spese autorizzate per le quali potrà richiedere il rimborso alla propria Azienda USL, al rientro in Italia.
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultimo pagamento.

A chi rivolgersi

Al Distretto sanitario dell’Ausl di residenza (ufficio estero).

Rimborsi relativi a spese sostenute per cure all'estero in forma indiretta

Il diritto al rimborso riguarda spese di carattere strettamente sanitario (oneri professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, viaggio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore se autorizzato, etc.).
Non sono rimborsabili spese di confort alberghiere non comprese nella retta di degenza, spese di soggiorno nella località estera.

Il rimborso viene riconosciuto:

• Nella misura dell’80% in caso di spese sanitarie sostenute presso centri pubblici o privati convenzionati senza scopo di lucro, le cui tariffe siano approvate o controllate dalle locali autorità sanitarie competenti.
• Nella misura dell’80% in caso di spese sanitarie sostenute presso centri privati non convenzionati. Il rimborso non può comunque essere superiore a quello per analoghe prestazioni fruite presso locali centri pubblici o privati accreditati.

• Nella misura del 40% in caso di spese per prestazioni libero-professionali comprese quelle fruite in regime di ricovero ospedaliero.

Se le spese rimaste a carico dell'utente sono particolarmente elevate, in relazione al reddito complessivo del  proprio nucleo familiare, il cittadino può presentare allo Sportello Unico di residenza la richiesta di un ulteriore rimborso.
Le richieste di rimborso devono essere presentate entro tre mesi dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento. A tale domanda deve essere allegata dichiarazione dei redditi o autocertificazione relativa alla situazione economica del proprio nucleo familiare.

Rimborsi per Cure Neuro-Riabilitative per portatori di menomazione invalidante (handicap);(legge n. 104 del 5 febbraio anno 1992).

Per i soggetti portatori di handicap,individuati dall’art. 3 L.104/1992 che sono stati autorizzati al trasferimento per cure neuro-riabilitative, ai sensi  del D.M. 3/11/89 e successive modifiche, sia in assistenza diretta (S1 – ex E112 o similari) che indiretta, il DPCM 1.12.2000 prevede che le spese per il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore, in alberghi o strutture collegate con il Centro di Altissima Specializzazione all’Estero, siano equiparate a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 11 della L.104/1992 alla degenza ospedaliera qualora non sia prevista l’ospedalizzazione in costanza di ricovero.
In caso di ospedalizzazione, in costanza di ricovero, possono essere riconosciute le spese di soggiorno dell’accompagnatore solo dietro dichiarazione, da parte della stessa struttura ospedaliera, attestante la necessità della presenza dell’accompagnatore durante la degenza.
Le regioni e le province autonome riconoscono il concorso alle spese di cura all’estero ai soggetti di cui sopra attenendosi ai seguenti criteri:
1. Un concorso pari a 100 per cento della spesa rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore a 8.000 Euro;
2. Un concorso pari all’80 per cento della spesa sanitaria rimasta a carico, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia compreso tra 8.000 e 13.000 Euro ;
3. Un concorso pari all’80 per cento delle spese di soggiorno, qualora trattasi di un nucleo familiare per il quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia superiore a 13.000 Euro.

 

Anticipazione

Corresponsione degli acconti
Su richiesta dell'Assistito  l’Azienda USL di residenza può concedere, prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, un acconto sul prevedibile rimborso spettante ( DM. 3/11/1989 (art.6- comma 13) che in ogni caso non può superare complessivamente il 70% del prevedibile rimborso, ciò in considerazione della particolare entità della presumibile spesa o della modalità di pagamento in uso presso la Struttura Estera.

Per i soggetti portatori di handicap di cui all'art.2 del D.P.C.M. 2000,vengono computate nell'ambito della spesa presumibile anche le spese di soggiorno, attenendosi ai seguenti criteri:

a) Nella misura del 90 per cento, qualora sia prevista l’erogazione del concorso alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, punto 1  DPCM 2000. Tale percentuale è elevata al 100 per cento nel caso di soggetti appartenenti a nuclei familiari in condizioni di indigenza;
b) Nella misura del 70 per cento, qualora sia prevista l’erogazione del concorso alla spesa di cui all'art.3 comma 1, punto 2.

E’ indispensabile esibire il preventivo di spesa redatto dalla Struttura Estera stessa.

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