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Istruttoria pratiche per indennizzo danni da vaccinazioni e trasfusioni (L. 210/92)

pubblicato il 24/02/2022 10:20, ultima modifica 11/10/2022 12:33

L’Azienda USL di Ferrara assolve le competenze in materia di indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati di cui alla L 210/92 e succ. modifiche, relativamente a:

  • istruttoria delle pratiche
  • acquisizione del giudizio medico legale emesso dagli organi militari competenti
  • notifica del giudizio medico-legale

Informazioni utili

La domanda di indennizzo deve essere inoltrata alla segreteria del Servizio Medicina Legale di Ferrara, utilizzando l'apposito modulo riportato nella sezione 'Documenti', da parte del diretto interessato o mediante Ente di patronato, anche a mezzo posta con  raccomandata, entro i termini di legge: 

  • 3 anni, dal momento del danno o dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del danno, nei casi di epatite post-trasfusionale e di danno da vaccinazione
  • 10 anni, nei casi di infezione da HIV.

L'Azienda Usl provvede a contattare l'interessato per l'istruttoria della pratica e richiede duplice fotocopia della documentazione clinica relativa al danno: cartelle cliniche, lettere di dimissione, referti di visite specialistiche, esami strumentali, ecc.

La pratica istruita viene trasmessa alla Commissione Medica Ospedaliera territorialmente competente (Ospedale Militare di La Spezia) che, previa convocazione a visita diretta dell’interessato, emette il giudizio medico legale di merito.

Il Servizio Medicina Legale, acquisito il giudizio  emesso dall’organo militare competente, provvede alla notifica all’interessato e all’eventuale erogazione dell’indennizzo.
Avverso  tale giudizio,  l'interessato  può presentare ricorso al Ministero della Salute, tramite il Servizio Medicina Legale di Ferrara,  entro  30 giorni  dalla data di ricevimento  della notifica del giudizio stesso, utilizzando l'apposito modulo riportato nella sezione 'Documenti'.

Per informazioni, telefonare alla

Documenti necessari

Modulo di domanda e scheda informativa debitamente compilati (vedi moduli riportati nella sezione 'Documenti').

In caso di richiesta di assegno una tantum da parte degli eredi (vedi sotto), è necessario presentare: per decessi ospedalieri, duplice copia della cartella clinica del ricovero durante il quale si è verificato il decesso; per decessi sul territorio (abitazione, casa protetta, casa di cura, ecc.), copia del certificato delle cause di morte. 

Requisiti del richiedente

  • Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di: vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; vaccinazioni non obbligatorie ma necessarie per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero; vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere; vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della Legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, articolo 3, comma 3); vaccinazioni antiepatite B, a partire dal 1983; vaccinazione contro morbillo, rosolia, parotite (sentenza C.C. n. 107/2012)
  • Persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica
  • Persone contagiate da virus HIV o da epatiti con danni irreversibili a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati sia periodica (esempio: emofiliaci, talassemici) che occasionale (esempio: intervento chirurgici, emodialisi)
  • Personale sanitario di ogni ordine e grado che ha contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV (*)
  • Persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate che hanno diritto all'indennizzo ai sensi della L. 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92)
  • Eredi: nei casi in cui la persona danneggiata che ha presentato domanda muoia prima o durante la percezione dell'indennizzo, i ratei non erogati competono agli eredi in base alle quote parti di successione legittima o testamentaria. Se la persona danneggiata muore in conseguenza della patologia acquisita tramite vaccinazione o trasfusione, le persone che succedono nel diritto all'indennizzo (art. 2 comma 3 L. 210/92) possono presentare domanda di assegno una tantum o di assegno reversibile per 15 anni; la domanda può essere presentata dagli aventi diritto (ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 238/97 sono, in ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni) anche quando la persona danneggiata non ha presentato domanda di indennizzo mentre era in vita.

In caso di aggravamento dell'infermità, l'interessato può presentare domanda di revisione del giudizio entro 6 mesi dalla data di conoscenza dell'evento; per il giudizio sull'aggravamento, la procedura è la stessa seguita per la determinazione e quantificazione del danno originario.

(*) La sentenza della Corte Costituzionale 20/11/2002 n. 476 ha dichiarato incostituzionale l'art 1 comma 2 della L. 210/92, nella parte  in cui  non prevede che i benefici stabiliti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo,  sono rimasti contagiati a seguito di contatto diretto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti virali.

Solo le persone che, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge, abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (art. 2 comma 2 L. 210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l'ottenimento di un importo aggiuntivo una tantum corrispondente al 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2 comma 1 L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.

Modalità di accesso

Inoltro della domanda, direttamente o tramite posta o mediante Enti di patronato, alla segreteria del Servizio Medicina Legale di Ferrara, utilizzando l'apposito modulo riportato nella sezione 'Documenti'.

Modalità di erogazione

L’interessato è invitato, con comunicazione scritta, a presentare la documentazione sanitaria necessaria all’istruttoria della pratica.

Documenti rilasciati

Verbale redatto dalla Commissione Medica Ospedaliera, al termine dell'accertamento medico legale.

Aspetti economici

La prestazione è gratuita

Normativa di riferimento

L. 25 febbraio 1992, n. 210 et s.m.i. - L. 25 luglio 1997, n. 238; L.R. 18 febbraio 2002 n. 2; L. 29 ottobre 2005 n. 229, L. 24 dicembre 2007 n. 244 art. 2 comma 363 (indennizzo per soggetti affetti da sindrome da talidomide).

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