Tu sei qui: Home / L'Azienda / Organizzazione / amministrazione trasparente / Dati ulteriori / Illeciti / Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti

Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti

pubblicato il 12/02/2014 11:05, ultima modifica 25/01/2018 11:24

La legge 6.11.2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disposizione specificamente diretta alla regolamentazione del c.d. "whistleblowing" nell’ambito del pubblico impiego.
L’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, novella infatti il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introducendo dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".che testualmente recita

"1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Delibera n. 138/2014 ad oggetto "Approvazione del protocollo operativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite da parte del dipendente dell'Azienda Usl di Ferrara e relative forme di tutela"

Le FAQ di TRASPARENCY INTERNATIONAL ITALIA in materia (pdf).

Le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015)

Visita la pagina dell'ANAC ove è possibile scaricare la determinazione n. 6/2015 e la relativa modulistica

Le predette L.G. offrono l'opportunità al pubblico dipendenti di inviare direttamenet all'ANAC le segnalazioni per mezzo della compilazione e trasmissione del fac-simie che è possibile scaricare al link sottoriportato http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2015/6/segnalazioni_illeciti.pdf"

E' in fase di predisposizione un sistema di raccolta aziendale delle segnalazioni tramite procedura informatizzata in linea con le preannunciare emanande L.G. Aanc. L'accesso alla sezione sotto indicata è stata, al momento, inibita.

Modulo per la segnalazione delle condotte illecite

Azioni sul documento

       

Seguici sui social

direttori

 
Strumenti personali