Il sistema delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
Il “Regolamento dell’Azienda USL FERRARA in materia di Dichiarazioni sostitutive di certificazione e sostitutive di atto di notorietà” modificato con delibera del Direttore generale n. 47 del 22/03/2013 che recepisce le disposizioni del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. come modificato dall'art. 15 comma 1 della legge n. 183/2011 è stato redatto per agevolare il cittadino nei rapporti con l’Amministrazione e per fornire il dovuto supporto tecnico ai dipendenti che si trovano nella condizione di applicare gli istituti in argomento.
In cosa consiste la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione):
E’ la facoltà riconosciuta ai cittadini/utenti di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte e firmate dagli stessi.
Da evidenziare che la firma non deve essere autenticata.
L'istituto della dichiarazione sostitutiva di certificazione dunque, sostituisce i certificati senza che vi sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio ed è quindi facile immaginare quale prezioso strumento possa essere per il cittadino.
I dipendenti dell’Azienda USL Ferrara hanno l'obbligo di accettarla, riservandosi però la possibilità di un controllo e di disporre delle verifiche in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.
Che cosa si può autocertificare:
Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) il cittadino può procedere ad autocertificare:
Dati anagrafici e di stato civile: Nascita, Residenza, Cittadinanza, Stato civile, Esistenza in vita, Nascita dei figli, Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio o del nipote, Maternità, Paternità, Separazione o comunione dei beni, Stato di famiglia, Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile. Godimento dei diritti politici. Titoli di studio e qualifiche professionali: Titolo di studio, Qualifica professionale, Esami sostenuti, Titolo di specializzazione, Titolo di abilitazione, Titolo di aggiornamento, Titolo di qualificazione tecnica, Titolo di formazione. Situazione economica, fiscale e reddituale: Reddito, Situazione economica, Assolvimento obblighi contributivi, Possesso e numero di codice fiscale, Possesso e numero di part ita IVA, Tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria, Vivere a carico. Posizione giuridica: Legale rappresentante, Tutore, Curatore. Non aver riportato condanne penali. Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni. Posizione nei confronti degli obblighi militari. Stato di disoccupazione. Qualità di pensionato e categoria di pensione. Qualità di casalinga. Qualità di studente. Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.
Che cosa NON si può autocertificare:
Ci sono alcune eccezioni al generale principio di sostituibilità di certificati e documenti. L’art. 49, comma 1, del DPR n. 445/00 e s.m.i. rubricato “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” prevede che “i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni normative di settore".
Come si fa l’autocertificazione e chi la può fare:
La DSC va presentata su carta semplice, deve essere firmata dall’interessato, senza autentica di firma e senza bollo e può essere inviata per posta o per fax o essere presentata da un’altra persona.
Possono produrre la DSC: i cittadini italiani, i cittadini della Comunità Europea e i cittadini extracomunitari in possesso della regolare autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano.
In cosa consiste la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (autodichiarazione):
La legge consente all’interessato di attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, e non contenute nell’elenco delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Dove sono utilizzabili:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, Aziende sanitarie e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).
Autentica di copia:
La copia autentica di un documento che deve essere presentata all’Azienda Usl Ferrara può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco, ma anche dal responsabile del procedimento o dal dipendente dell’Azienda Usl Ferrara competente a ricevere la documentazione.
Controlli e sanzioni:
L'Azienda USL Ferrara, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino (cfr Allegato N al Regolamento).
E' evidente che le norme del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., semplificando l'azione amministrativa, vogliono anche creare fra Azienda e cittadino, rapporti di fiduciosa collaborazione.
La legge, infatti, prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti in caso di false dichiarazioni prodotte dall’interessato.
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 15 DELLA LEGGE n. 183/2011
Con l'entrata in vigore della legge di Stabilità (legge n. 183 del 12/11/2011), dalla data del 1° gennaio 2012 gli Uffici pubblici non possono rilasciare certificati da esibire ad altre PP.AA.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati dovrà essere apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di pubblici servizi".
Da tale data pertanto le PP.AA. ed i gestori di pubblici servizi non possono nè accettare nè richiedere certificati ai privati, ma possono verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione o notorietà prodotte dai cittadini in sostituzione dei certificati stessi.
Con la Direttiva del Ministro della P.A. n.14/2011 dal 1 gennaio sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal sopracitato articolo. Al fine di consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati infatti dal 1 gennaio 2012 i certificati avranno validità solo nei rapporti tra privati. Le Pubbliche Amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni: per scaricare la Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14/2011: clicca qui.
Documenti scaricabili
Allegato A - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46)
Allegato C - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47)
Allegato M - retro da fotocopiare negli Allegati da lett. E) a lett. L).