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Informativa pneumatici invernali

pubblicato il 14/10/2013 08:27, ultima modifica 14/10/2013 13:18
Direttiva sulla circolazione stradale periodo invernale 2013/2014

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con la Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve Prot. RU \ 1580 del 16.01.2013, ha unificato i periodi di inizio e fine in cui è obbligatorio l’utilizzo di pneumatici termici o catene a bordo.

 

In generale, gli pneumatici per l’inverno sono obbligatori fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale.

Gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali oppure abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

 

A partire dalla stagione invernale 2013-2014, il periodo interessato dall’obbligo di utilizzare catene da neve o gomme termiche viene uniformato in tutta Italia e sarà ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno.

 

Oltre ad aver stabilito data unica d’inizio e fine, la nuova direttiva sugli pneumatici per l’inverno, ha stabilito inoltre che, qualora le condizioni meteorologiche lo rendessero necessario, i comuni possono adottare i medesimi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

 

I proprietari e gestori delle strade, possono inoltre estendere temporalmente i periodi indicati in particolari condizioni di cattivo tempo e/o su strade o tratti di esse quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.

 

Al posto degli pneumatici invernali si possono utilizzare cosiddetti mezzi antisdrucciolevoli, a condizione che gli stessi siano indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2.

 

Si comunica quindi che dal giorno 15 ottobre 2013 i Servizi/U.O. sono autorizzati a contattare i gommisti di cui all'elenco già comunicato dall’Ufficio Automezzi, per le rispettive autovetture di servizio, al fine di prendere accordi in merito all'installazione delle gomme invernali.

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