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Esenzioni per disoccupati e lavoratori colpiti dalla crisi. Scadenze prorogate dal 30 giugno al 31 ottobre

pubblicato il 01/07/2020 17:11, ultima modifica 01/07/2020 17:11
Il rinnovo delle esenzioni sarà automatico: ai cittadini non sono richiesti ulteriori adempimenti. La misura è stata adottata per garantire continuità nell’assistenza e limitare le necessità di spostamento dei cittadini

 Al fine di garantire continuità nell’assistenza e limitare gli spostamenti dei cittadini, la scadenza degli attestati di esenzione per persone disoccupate (E02) e lavoratori colpiti dalla crisi (E99) – già posticipata al 1° marzo 2020 e poi al 30 giugno 2020 – è stata ulteriormente prorogata in seguito all’emergenza covid al 31 ottobre 2020.
Il rinnovo dell’esenzione sarà automatico e non è richiesto alcun adempimento ai cittadini.

Persone disoccupate (E02) e lavoratori colpiti dalla crisi (E99)

È pertanto posticipata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 la scadenza dell’attestato di esenzione per:

  • i disoccupati, già precedentemente occupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare lordo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se è presente un coniuge e di altri 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice di esenzione E02);
  • i lavoratori colpiti dalla crisi, ovvero coloro che hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, in mobilità o hanno un contratto di solidarietà e i loro familiari a carico (esenzione E99).

I dati presenti nell’Anagrafe Sanitaria saranno aggiornati in modo automatico, così che risulti la validità delle esenzioni fino al 31 ottobre 2020.

 

 

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