Tu sei qui: Home / Home Page / News / Il procedimento sanzionatorio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da SARS-COV-2. Tutte le istruzioni per la trasmissione della documentazione relativa all’avvio del procedimento

Il procedimento sanzionatorio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da SARS-COV-2. Tutte le istruzioni per la trasmissione della documentazione relativa all’avvio del procedimento

pubblicato il 14/04/2022 15:05, ultima modifica 14/04/2022 17:28
Di seguito riportiamo tutte le informazioni che sono necessarie per presentare la documentazione nel caso in cui sia stato notificato un procedimento sanzionatorio per mancato adempimento all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SArs-Cov2

Chi è interessato dal provveidmento


Al fine di adempiere a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 4 sexies del DL 44/2021 e s.m.i. che dispone l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2 e la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100, in caso di inosservanza, nei confronti di:

 

a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;

b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

 

il Ministero della salute, come è noto, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-riscossione, comunica ai soggetti inadempienti di cui sopra l'avvio del procedimento sanzionatorio indicando il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

I passaggi necessari per la comunicazione

Tale comunicazione dovrà obbligatoriamente rispettare i seguenti passaggi:

  • La documentazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il modulo web, disponibile di seguito e accessibile con autenticazione tramite SPID al link https://secureforms.ausl.re.it/Schede/ConsensoFromHome , che consente al cittadino di inserire i propri dati, allegando:
  • Documento di identità;

  • Scansione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;

  • Documentazione attestante la propria situazione legata a motivi di esonero dall’obbligo e/o impossibilità.

  • Se impossibilitati ad accedere al modulo web la dichiarazione può essere inviata tramite e-mail all’indirizzo sanzionidsp@ausl.fe.it o PEC, all’indirizzo: dirdsp@pec.ausl.fe.it allegando:
  • Documento di identità;

  • Scansione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;

  • Documentazione attestante la propria situazione legata a motivi di esonero dall’obbligo e/o impossibilità.

Contestualmente alla trasmissione alla AUSL di Ferrara della comunicazione di cui sopra, il cittadino dovrà accedere all’Area Riservata della Agenzia delle Entrate – Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it per comunicare l’avvenuta presentazione della documentazione .

 

La motivazione valida 

Si precisa che come motivazione sanitaria di esonero verrà presa in considerazione unicamente il certificato di esenzione dall’obbligo della vaccinazione rilasciato da un medico a ciò autorizzato (MMG dell’assistito o medico vaccinatore) e regolarmente registrato su sistema TS (Tessera Sanitaria).

Non verrà presa in considerazione nessuna altra documentazione di tipo sanitario (certificati cartacei diversi da quello sopradescritto, referti e risultati di esami ecc.)

Ogni altra modalità di trasmissione (invio a indirizzi e-mail diversi o a mezzo posta) non potrà essere accolta.

 L’Azienda Usl di Ferrara, entro 10 gg. dalla ricezione della comunicazione, provvederà alla istruttoria e valutazione di quanto presentato dall’interessato e solo unicamente, nel caso in cui sia confermato il diritto del richiedente all’esenzione dall’obbligo vaccinale secondo i criteri sopra esposti, ne darà esclusiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

 

 

Azioni sul documento

       

Seguici sui social

direttori

 
Strumenti personali