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MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA)

ultima modifica 20/07/2017 12:27

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.29 del 10 febbraio 2017 gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono comunmicare all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.

Tale obbligo permetterà di creare un'anagrafica nel settore dei MOCA al fine di consentire alle Autorità sanitarie di svolgere l'attività di controllo.

 Allo scopo di rendere uniforme sul territorio nazionale gli adempimenti previsti dall'articolo 6 del sopracitato Decreto il Ministero della Salute ha predisposto un modello di comunicazione di cui si allega il FAC SIMILE.

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata attraverso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP) competenti per territorio delle sedi operative in cui vengono svolte le attività.

 I SUAP provvederanno all’inoltro delle comunicazioni ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL territorialmente competenti. In attesa di ulteriori chiarimenti Ministeriali, si specifica che gli operatori non devono pagare diritti sanitari in relazione a tale comunicazione.

Per maggiori informazioni consulatare la nota:

PG 2017_52477 Trasmissione RER nota MOCA

 

 

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