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Registrazione e Riconoscimento di Operatori del Settore della Alimentazione Animale

pubblicato il 15/11/2008 10:05, ultima modifica 19/11/2016 12:55

Descrizione: registrazione o riconoscimento degli Operatori che lavorano nel settore della alimentazione animale

Destinatari - Attività soggette a Registrazione

Attività relative all’art. 5, comma 1 Reg. 183/05,

  • produzione prodotti destinabili alimentazione zootecnica
  • essiccazione naturale
  • stoccaggio prodotti primari
  • allevatori

Attività relative all’art. 5, comma 2:

  • produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)
  • produzione materie prime di origine animale ai sensi dell’art. 24 del Reg. CE 1069/09
  • fornitura di sottoprodotti (Reg. CE 852/2004)
  • fornitura di sottoprodotti (Reg. CE 853/2004)
  • produzione di alimenti per animali da compagnia (inclusi gli articoli da masticare)
  • produzione additivi (diversi da all. IV, capo 1, Reg. CE 183/05)
  • produzione premiscele di additivi (diversi da all. IV, capo 2, Reg. CE 183/05)
  • produzione mangimi ai fini della commercializzazione (diversi da all. IV, capo 3, Reg. CE 183/05)
  • produzione mangimi per autoconsumo (diversi da all. IV, capo 3, Reg. CE 183/05)
    o stoccaggio/deposito di mangimi
  • condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV Reg. CE 183/05
  • commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV capo 1 e 2 Reg. CE 183/05)
  • commercio all’ingrosso/al dettaglio di mangimi
  • trasportatori conto terzi
  • intermediari (che non detengono prodotti)
  • mulini
  • essiccatoi (essiccazione artificiale)

Destinatari - Attività soggette a Riconoscimento

Attività relative a:

  • art. 10, comma 1, lettera a) commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005;
  • art. 10, comma 1, lettera b) produzione;
  • art. 10, comma 1, lettera b) commercializzazione;
  • art. 10, comma 1, lettera c) per:
    - la fabbricazione per conto terzi e/o l’immissione in commercio;
    - la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell’azienda.
  • art. 10, comma 3 all. II “impianti ed attrezzature” par.10 che effettuano una o più delle seguenti attività previste dal Regolamento (UE) n. 225/2012:
    a) trasformazione di oli vegetali greggi eccetto quelli rientranti nel campo di applicazione del
    regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il
    prodotto immesso sul mercato);
    b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare il materiale di partenza);
    c) produzione di biodiesel (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato);
    d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato);ario competente per territorio.

Accesso:  la richiesta va inviata al SUAP competente

Modulistica: Determina n. 14738/2013, anche disponbile su piattaforma SUAP.

Tariffa: vedi Tariffario regionale

Normative: Reg. 183/2005/CE; Det. Regionale n. 14738/2013

Informazioni: a seguito della ricezione dell'istanza, l'UO verifica la correttezza della domanda e dei documenti allegati, inserisce la Ditta nell'Anagrafe locale e su SINVSA. In caso di riconoscimento l'UO esprime il parere di competenza e cura il rilascio dell'atto da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica.
 

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