Registrazione e Riconoscimento di Operatori del Settore della Alimentazione Animale
Descrizione: registrazione o riconoscimento degli Operatori che lavorano nel settore della alimentazione animale
Destinatari - Attività soggette a Registrazione
Attività relative all’art. 5, comma 1 Reg. 183/05,
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produzione prodotti destinabili alimentazione zootecnica
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essiccazione naturale
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stoccaggio prodotti primari
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allevatori
Attività relative all’art. 5, comma 2:
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produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)
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produzione materie prime di origine animale ai sensi dell’art. 24 del Reg. CE 1069/09
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fornitura di sottoprodotti (Reg. CE 852/2004)
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fornitura di sottoprodotti (Reg. CE 853/2004)
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produzione di alimenti per animali da compagnia (inclusi gli articoli da masticare)
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produzione additivi (diversi da all. IV, capo 1, Reg. CE 183/05)
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produzione premiscele di additivi (diversi da all. IV, capo 2, Reg. CE 183/05)
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produzione mangimi ai fini della commercializzazione (diversi da all. IV, capo 3, Reg. CE 183/05)
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produzione mangimi per autoconsumo (diversi da all. IV, capo 3, Reg. CE 183/05)
o stoccaggio/deposito di mangimi -
condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV Reg. CE 183/05
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commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV capo 1 e 2 Reg. CE 183/05)
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commercio all’ingrosso/al dettaglio di mangimi
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trasportatori conto terzi
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intermediari (che non detengono prodotti)
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mulini
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essiccatoi (essiccazione artificiale)
Destinatari - Attività soggette a Riconoscimento
Attività relative a:
- art. 10, comma 1, lettera a) commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell’allegato IV del Regolamento (CE) 183/2005;
- art. 10, comma 1, lettera b) produzione;
- art. 10, comma 1, lettera b) commercializzazione;
- art. 10, comma 1, lettera c) per:
- la fabbricazione per conto terzi e/o l’immissione in commercio;
- la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell’azienda. - art. 10, comma 3 all. II “impianti ed attrezzature” par.10 che effettuano una o più delle seguenti attività previste dal Regolamento (UE) n. 225/2012:
a) trasformazione di oli vegetali greggi eccetto quelli rientranti nel campo di applicazione del
regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il
prodotto immesso sul mercato);
b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare il materiale di partenza);
c) produzione di biodiesel (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato);
d) miscelazione di grassi (indicare il materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato);ario competente per territorio.
Accesso: la richiesta va inviata al SUAP competente
Modulistica: Determina n. 14738/2013, anche disponbile su piattaforma SUAP.
Tariffa: vedi Tariffario regionale
Normative: Reg. 183/2005/CE; Det. Regionale n. 14738/2013
Informazioni: a seguito della ricezione dell'istanza, l'UO verifica la correttezza della domanda e dei documenti allegati, inserisce la Ditta nell'Anagrafe locale e su SINVSA. In caso di riconoscimento l'UO esprime il parere di competenza e cura il rilascio dell'atto da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica.