PRODOTTI FITOSANITARI

ultima modifica 02/10/2019 09:58
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   ESAMI/INCONTRI INFORMATIVI / EVENTI

   VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

 

Materiale consultabile:

 

      NUOVE DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELLE ABILITAZIONI ALLA VENDITA E ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA. D.LGS. 150/2012 (DGR 1722/2014)

 

Personale addetto alla vendita di prodotti fitosanitari
Per maggiori informazioni vai al link della  REGIONE EMILIA ROMAGNA-Formazione regolamentata E-R | Formazione e lavoro | Formazione regolamentata Info http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/formazione-regolamentata/personale-addetto-alla-vendita-di-prodotti-fitosanitari

Utilizzatore di prodotti fitosanitari
Per maggiori informazioni vai al link della  REGIONE EMILIA ROMAGNA
Avversità e difesa delle pianteE-R | Agricoltura e pesca | Avversità e difesa delle piante > Doc Info Il patentino
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/doc/il-patentino/il-patentino

 

NOTA CONGIUNTA VET  E FITO: TRASMISSIONE DOCUMENTO TECNICO INERENTE ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SULL'ACQUISTO,UTILIZZO E VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

 

  DOCUMENTO TECNICO REGIONALE ATTIVITA' DI ACQUISTO,UTILIZZO E VENDITA  PF: INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI ACQUISTO, UTILIZZO E VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

 

NOTA MINISTERO 15-05-2015 DGSAN: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DPR.290/2001 PER STOCCAGGIO, VENDITA,ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CLASSIFICATI IN CONFORMITA' AL REG (CE) 1272/2008

 

 

INDICAZIONI RIGUARDANTI LA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI AD UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI :

- NOTA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 20/01/2016 

- NOTA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL 22/02/2016

 

 

                       

NEWS

GESTIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI CON IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DPD GIACENTI PRESSO RIVENDITORI AL DETTAGLIO E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

 

RIETICHETTATURA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Si informa che,

sul sito del MINISTERO DELLA SALUTE (in continuo aggiornamento sulla materia)

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2837


è presente il "COMUNICATO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI RIETICHETTATURA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DI COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI" che chiarisce le procedure autorizzative da attivare per effettuare le operazioni di rietichettatura, in strutture diverse dagli stabilimenti di produzione,  dei prodotti fitosanitari e/o coadiuvanti di prodotti fitosanitari.

Nel comunicato  viene precisato che "restano escluse dalla possibilità di richiedere l’autorizzazione alla ri-etichettatura le imprese che effettuano attività commerciali in locali destinati alla vendita al pubblico dei prodotti fitosanitari, come ad esempio le rivendite al dettaglio, i vivai, i consorzi agrari, ed ogni altra attività assimilabile.
Restano, altresì, escluse dalla possibilità di presentare istanza di ri-etichettatura sul territorio nazionale, secondo i criteri del presente comunicato, le imprese che effettuano attività relativa alla commercializzazione di prodotti fitosanitari oggetto di importazione parallela".

TENUTA E COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Si informa che durante il "Controllo Ufficiale" presso le aziende agricole è prevista la verifica della tenuta e della compilazione del registro dei trattamenti.

Il registro deve essere tenuto presso l'azienda agricola.

In alternativa è anche previsto, dall'art.16, comma 4, del D.lgs. 150/2012, che:

  • gli utilizzatori per la compilazione possano avvalersi dei centri di assistenza agricola, previa notifica all'ASL di competenza;
  • nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

 

Allo scopo di facilitare ulteriormente gli utilizzatori, la Regione Emilia Romagna, con nota congiunta PG. 192605 del 01/08/2013 a cura del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti e del Servizio Sviluppo della Produzioni Vegetali, ha fornito "Indicazioni Operative per la compilazione e la conservazione del registro dei trattamenti fitosanitari da parte dei Centri di Assistenza Agricola di cui all'art.3 bis del Dlgs 27/5/1999 n.165".

 

 TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI DATI DI VENDITA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Si comunica che, a partire dall'anno 2017, la trasmissione delle dichiarazioni dati di vendita dei prodotti fitosanitari dovrà essere attuata esclusivamente per via telematica al Sistema  Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

 

 

 

GLYPHOSATE: E' USCITO IL DECRETO DI REVOCA

Con il Comunicato del 4 luglio 2016 il Ministero della Salute dava informazione riguardo alla proroga dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva glifosate, fino al 31 dicembre 2017, inattuazione del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2016/1056 del 29 giugno 2016.

Successivamente, la Commissione europea ha emanato un ulteriore regolamento di esecuzione (UE) n. 1313 del 1° agosto 2016 che modifica le condizioni di approvazione della medesima sostanza attiva.

A questo proposito,la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti ela Nutrizione ha emanato il decreto dirigenziale 9 agosto 2016 che:

  • revoca le autorizzazioni all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate  in associazione con il coformulante ammina di sego polietossilata  (n. CAS 61791-26-2);
  • modifica le condizioni d’impiego dei restanti prodotti fitosanitari.

 

Per maggiori informazioni leggi il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313 del 1° agosto 2016 e il Decreto Dirigenziale 9 agosto 2016.

 

 

 MODULISTICA scaricabile per effettuare la RICHIESTA PER IL RILASCIO/RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

 

 

 

 

      VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

 

Con l'entrata in vigore della nuova normativa in materia di prodotti fitosanitari si è chiarito che pur rimanendo l'obbligo da parte dei  distributori di prodotti fitosanitari di compilare un registro nel quale riportare, per ogni prodotto fitosanitario, indipendentemente dalla classificazione di pericolo, le quantità vendute ai singoli utilizzatori professionali, tale registro, che può essere compilato anche con l’ausilio di sistemi informatizzati, non deve più essere vidimato dall’ASL competente.

 

 

 

INCOMPABILITA' FRA ATTIVITA' DI CONSULENZA E POSSESSO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI

 

SCARICA QUI IL FORMAT PER RINUNCIARE ALL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA

 

In recepimento alla direttiva 2009/128/CE, il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi» perfezionato con l'approvazione del DECRETO 22 gennaio 2014 -Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,  ha introdotto l’attivazione di un sistema formativo e di certificazione per la FIGURA DEL CONSULENTE, precedentemente non previsto dalla normativa nazionale.

Riportiamo al proposito uno stralcio dell'azione  A.1.3  - Certificati di abilitazione alla consulenza - del DECRETO 22 gennaio 2014

"A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla consulenza di cui all’art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012, costituisce un requisito obbligatorio per svolgere attività di consulente nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrata e biologica, all’impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi.
Rappresenta, pertanto, un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell’ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati ed incentivati dalle regioni e province autonome.
L’attività di consulente è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all’art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 [...]
Il soggetto in possesso del certificato di abilitazione alla vendita non può svolgere l’attività di consulenza.
Su richiesta, il certificato di abilitazione all’attività di consulente deve essere esibito agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari [...]."

Il Documento tecnico Regionale  "INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI ACQUISTO, UTILIZZO E VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI" rammenta che chi possiede il certificato di abilitazione alla vendita non può possedere contemporaneamente anche quello di abilitazione all’attività di consulente. Si tratta di una specifica incompatibilità che non riguarda la Struttura di vendita ma il singolo soggetto. In pratica una rivendita può avere nel proprio organico una persona abilitata alla vendita ed un’altra, diversa, abilitata alla consulenza.

NOTE - Gli omissis sono  indicati con tre puntini tra parentesi quadre [...]

 

 

 Segnalazioni da parte dell’utente per il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dalla Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione

 

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