Tabaccherie

ultima modifica 02/10/2019 10:33

                                     

TABACCHERIE E AFFINI : adempimenti di legge a cui attenersi al fine del Controllo Ufficiale

Le TABACCHERIE e le altre attività che effettuano la vendita di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari condizioni di conservazione (quali esercizi annessi a distributori carburanti, cinema, teatri, EDICOLE, ecc) in quanto esercizi di vendita di “pastigliaggi vari” (ovvero caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili) e di bevande confezionate “non deperibili” comprese le acque minerali sono tenute ad adempiere ai relativi obblighi di legge in materie di SICUREZZA ALIMENTARE (REG.CE.852/2004, REG.CE 178/2002, normativa nazionale e regionale ovvero DGR n.14738/2013).

In particolare le TABACCHERIE ed affini sono tenute a rispettare i seguenti obblighi di legge:

1) obbligo di NOTIFICARSI ai sensi dell’art.6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in quanto locale di vendita di alimenti, per consentire la REGISTRAIONE dell’attività da parte dell’Autorità Sanitaria Competente

2) obbligo di implementare una PROCEDURA PER LA RINTRACCIABILITA’ (articolo 18 del regolamento (CE) n.178/2002) finalizzata a ritirare o richiamare dal commercio gli alimenti non idonei provvedendo contestualmente ad informare le Autorità Competenti (articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002).

 

Allegati:

 BROCHURE Adempimenti di legge a cui attenersi al fine del Controllo Ufficiale per le TABACCHERIE

 

 

   Segnalazioni da parte dell’utente per il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dalla Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione

 

Azioni sul documento

       

Seguici sui social

direttori

 
Strumenti personali