FARMACIE e PARAFARMACIE

ultima modifica 02/10/2019 10:29

 

Le FARMACIE e PARAFARMACIE, in quanto esercizi di vendita e deposito di  PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN’ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, di INTEGRATORI ALIMENTARI, di MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (es. biberon, tettarelle, piattini per lo svezzamento etc.) e di ADDITIVI E AFFINI, devono attenersi alle disposizioni dettate dall’attuale normativa comunitaria (con particolare riguardo al REG.CE.882/2004, REG.CE 178/2002), alla normativa nazionale e regionale (DGR n.1869 del 17/11/2008, DGR n.14738/2013).

 

Le farmacie e le parafarmacie sono tenute a rispettare i seguenti obblighi di legge in materia di sicurezza alimentare:

1)     obbligo di gestirsi in AUTOCONTROLLO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DEL SISTEMA HACCP (art.5 Reg.CE 852/2004)

2)    obbligo di detenere una PROCEDURA PER LA RINTRACCIABILITA’ (articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002) e per IL RITIRO degli alimenti e l’obbligo di informazione delle autorità competenti (articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002).

 

ALLEGATI e LINK:

 BROCHURE: adempimenti di legge a cui attenersi al fine del Controllo Ufficiale ai sensi del Reg.CE 852/2004 e Reg.CE 178/2002

- BANCA DATI MINISTERIALE delle farmacie

- IL SISTEMA EUROPEO DI ALLERTA RAPIDO  PER ALIMENTI E MANGIMI (RASFF)

- ALLERTA ANNI VARI CHE HANNO INTERESSATO FARMACIE e PARAFARMACIE

 

 

  Segnalazioni da parte dell’utente per il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dalla Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione

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