FARMACIE e PARAFARMACIE
Le FARMACIE e PARAFARMACIE, in quanto esercizi di vendita e deposito di PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI AD UN’ALIMENTAZIONE PARTICOLARE, di INTEGRATORI ALIMENTARI, di MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (es. biberon, tettarelle, piattini per lo svezzamento etc.) e di ADDITIVI E AFFINI, devono attenersi alle disposizioni dettate dall’attuale normativa comunitaria (con particolare riguardo al REG.CE.882/2004, REG.CE 178/2002), alla normativa nazionale e regionale (DGR n.1869 del 17/11/2008, DGR n.14738/2013).
Le farmacie e le parafarmacie sono tenute a rispettare i seguenti obblighi di legge in materia di sicurezza alimentare:
1) obbligo di gestirsi in AUTOCONTROLLO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DEL SISTEMA HACCP (art.5 Reg.CE 852/2004)
2) obbligo di detenere una PROCEDURA PER LA RINTRACCIABILITA’ (articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002) e per IL RITIRO degli alimenti e l’obbligo di informazione delle autorità competenti (articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002).
ALLEGATI e LINK:
- BANCA DATI MINISTERIALE delle farmacie
- IL SISTEMA EUROPEO DI ALLERTA RAPIDO PER ALIMENTI E MANGIMI (RASFF)
- ALLERTA ANNI VARI CHE HANNO INTERESSATO FARMACIE e PARAFARMACIE